14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1500 del 21 aprile 1999
Testo massima n. 1
In tema di procedimento di esecuzione, poiché l’art. 670 comma primo c.p.p. prevede che il giudice debba accertare la effettiva esecutività del provvedimento, lo stesso è tenuto a valutare, anche nel merito, la concreta osservanza delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato e dunque anche ad impegnarsi nell’apprezzamento in ordine alla sufficienza delle ricerche in relazione alle informazioni desumibili dagli atti del procedimento. [ Fattispecie in cui, avendo il condannato richiesto sospendersi l’esecuzione di due sentenze, sostenendo che le stesse non erano divenute esecutive per difetto di notificazione degli estratti contumaciali, in quanto detta notifica era stata eseguita con il rito degli irreperibili, il pretore aveva, con ordinanza, disatteso la suddetta richiesta, rilevando che la notifica degli estratti contumaciali era stata tentata presso la residenza anagrafica del condannato. La Suprema Corte, nell’enunciare il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se le ricerche fossero state eseguite anche negli altri luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p. e se esse fossero, comunque, sufficienti ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]