Cass. pen. n. 2729 del 2 agosto 1996

Testo massima n. 1


In tema di restituzione nel termine, il disposto del terzo comma dell'art. 670 c.p.p. deve essere inteso nel senso che il divieto di riproporre al giudice dell'impugnazione l'istanza già presentata a quello dell'esecuzione opera esclusivamente qualora quest'ultimo si sia pronunciato, mentre non è inibito all'interessato rivolgersi al giudice dell'impugnazione fintanto che il giudice dell'esecuzione, cui in precedenza sia stata proposta la medesima domanda, non abbia ancora deliberato.

Normativa correlata