14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 122 del 12 gennaio 1990
Testo massima n. 1
L’indagine introspettiva è utile ed ordinario strumento di rilevazione dei processi mentali variamente pertinenti al reato e perciò anche di quello relativo alla premeditazione, composto da una pluralità di pulsioni e di ideazioni, anche contrapposte, che si combinano in aggregazioni non necessariamente omogenee ed anzi variabili nel tempo, dalle quali il proposito iniziale può uscire confermato o revocato; nel che è indubbia, e va perciò accertata, l’influenza orientatrice della capacità psichica e della strutturazione caratteriale. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso esclusione della premeditazione criticata sostenendosi, fra l’altro, l’incongruenza di riferimenti alla sfera soggettiva, la S.C. ha osservato che l’indagine in tal senso ha preso in considerazione la condotta di vita e la stessa personalità dell’imputato di omicidio quale manifestatasi nel delitto e fuori del delitto, desumendone, con criterio di ragionevolezza, l’identikit di giovane superficiale ispirato ad una concezione elementarmente edonistica della vita, dall’incerta ed indefinita fisionomia psico-intellettiva, probabilmente incapace di fermo e grave proposito, ancorché capace di concepirlo e, in definitiva, di soggetto non sicuramente in grado di gestire nel tempo, e con tenace determinazione, risoluzione criminosa di rilevante portata ].
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