Cass. pen. n. 4612 del 13 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Deve essere posto a carico di tutti i partecipi ad una spedizione punitiva - dei quali uno solo fornito di arma, peraltro già pronta all'uso, e gli altri di spranghe - l'omicidio in cui sia sfociata la rissa programmata, essendo prevedibile quell'evento terminale come sviluppo possibile dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, attese le concrete modalità di attuazione di essa. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).
Testo massima n. 2
La sussistenza o l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione non può avere incidenza decisiva sulla configurazione del concorso di persone nel reato, attesa la diversa e differente valenza dei due istituti, sicché è giuridicamente erroneo far dipendere il secondo dalla prima. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).