14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3082 del 26 marzo 1996
Testo massima n. 1
In tema di omicidio [ art. 575 c.p. ], va affermata la distinzione tra mera preordinazione del delitto — intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente — e premeditazione [ art. 577 n. 3 c.p. ] — intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida — del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine.
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