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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3378 del 10 giugno 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3378 del 10 giugno 1997

Testo massima n. 1

Attesa la inscindibilità fra provvedimento di conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato e provvedimento di determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione, di cui all’art. 107 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è in base a tale ultima disposizione che va individuato il magistrato di sorveglianza territorialmente competente a disporre la conversione e a determinare le suddette modalità di esecuzione. Conseguentemente, facendo riferimento, il citato art. 107, al luogo di residenza del condannato risulti detenuto o internato in luogo diverso, ricompreso nella giurisdizione di altro magistrato di sorveglianza; e ciò anche in considerazione dell’interesse pubblico a che la verifica in ordine alla solvibilità o meno del condannato venga affidata ad un organo che, per essere più vicino al luogo di residenza del medesimo, sia in grado di acquisire in maniera più diretta e immediata le notizie riflettenti la situazione patrimoniale del soggetto.

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