14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1233 del 20 aprile 1995
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, a fronte della richiesta, da parte del pubblico ministero, di conversione di pena pecuniaria per insolvibilità di condannato irreperibile, declini la competenza propria e di qualsiasi altro magistrato di sorveglianza, restituendo gli atti allo stesso pubblico ministero, non è qualificabile – indipendentemente dalla sua fondatezza o meno – come abnorme, ma è assimilabile, per il suo contenuto sostanziale, ad una declaratoria di inammissibilità della richiesta, pronunciata ai sensi dell’art. 666, comma secondo, c.p.p. Avverso detto provvedimento, quindi, in base a quanto previsto dall’ultima parte della disposizione normativa ora richiamata, è esperibile ricorso per cassazione.
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Testo massima n. 2
L’ufficio del pubblico ministero legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza i quali siano ricorribili ai sensi dell’art. 666, comma secondo, c.p.p., è unicamente quello individuato ai sensi dell’art. 678, comma terzo, c.p.p., e cioè l’ufficio del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio di sorveglianza. Al suddetto procuratore della Repubblica, quindi, va anche inviato l’avviso di cui all’art. 128 c.p.p. [ Nella specie, in applicazione del principio di cui alla prima parte della massima, è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza ].
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