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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 983 del 26 marzo 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 983 del 26 marzo 1997

Testo massima n. 1

Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all’unitaria detrazione del presofferto, altrimenti, periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per i reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita solo a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo.

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