14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5537 del 12 gennaio 1999
Testo massima n. 1
La struttura unitaria del reato permanente vieta di operare la sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Non può quindi dirsi sofferta «dopo» il reato permanente — agli effetti di quanto previsto dall’art. 657, comma 4, c.p.p. — la carcerazione subita senza titolo per il fatto diverso durante il tempo della permanenza del reato considerato. [ Fattispecie nella quale, essendo stata applicata la continuazione tra il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed altri reati minori già giudicati, si chiedeva la detrazione dell’intero periodo di custodia sofferto per i reati minori, anziché del più breve periodo computato in sede di esecuzione e pari all’aumento di pena stabilito per detti reati a titolo di continuazione. La S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso fondato sulla asserita antecedenza temporale di parte del reato associativo rispetto ai reati minori uniti in continuazione ].
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Testo massima n. 2
Quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest’ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione. Ciò perché, altrimenti, sarebbe violato il principio — sancito dall’art. 657, comma 4, c.p.p. — di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice della esecuzione che aveva calcolato in favore del condannato non l’intero periodo di detenzione subito per i reati minori, ma soltanto il minor periodo corrispondente all’aumento di pena per essi applicato in sede di continuazione con un reato più grave successivamente commesso ].
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