14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20010 del 9 maggio 2013
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione dell’istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini [ art. 303 c.p.p. ], non è consentito detrarre – in virtù dell’interpretazione analogica dell’art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta “sine titulo” con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato – dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare, a differenza della pena, presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicchè è del tutto privo di rilevanza il fatto che l’indagato possa avere subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all’art. 297, comma terzo, c.p.p..
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