Cass. pen. n. 18775 del 19 maggio 2010

Testo massima n. 1


La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, c.p.p., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile).

Testo massima n. 2


La richiesta di misura alternativa, proposta ai sensi dell’art. 656, comma 6, c.p.p. deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall’art. 677, comma 2 bis, c.p.p.; tale obbligo non può essere assolto con modalità diverse da quelle previste; l’obbligo in questione sussiste, pur quando l’istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante. (Conseguentemente, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di misura alternativa presentata dal difensore, nella quale era indicato il domicilio del proprio assistito, nella specie né latitante né irreperibile). (Mass. redaz.).

Normativa correlata