14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1443 del 5 maggio 2000
Testo massima n. 1
Non spetta né al pubblico ministero competente all’emissione dell’ordine di carcerazione per delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., né al giudice dell’esecuzione davanti al quale sia stato proposto incidente, la valutazione, ai fini della sospensione dell’esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione in via di eccezione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l’organo dell’esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione. [ In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione del giudice dell’esecuzione il quale, investito dell’incidente avverso il provvedimento del pubblico ministero che aveva negato la sospensione dell’esecuzione a condannato per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., aveva concesso la sospensione medesima sul presupposto dell’assenza di collegamenti del reo con la criminalità organizzata ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]