14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18441 del 24 aprile 2013
Testo massima n. 1
La presentazione al P.M. dell’istanza di misura alternativa alla detenzione in pendenza della sospensione ex art.656, comma quinto, c.p.p., dell’esecuzione della pena detentiva, può avvenire o mediante materiale deposito dell’atto nella segreteria della Procura della Repubblica o mediante spedizione a mezzo del servizio postale, essendo tuttavia essenziale che essa pervenga alla segreteria stessa entro il termine di trenta giorni, pena la cessazione della sospensione provvisoria suddetta. [ In motivazione la Corte ha sottolineato l’inapplicabilità alla disciplina in oggetto della disposizione dettata dall’art. 583 c.p.p. per il deposito degli atti di impugnazione ].
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