14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1926 del 16 febbraio 1993
Testo massima n. 1
In tema di condominio di edifici, la delibera di rinuncia all’impianto centralizzato di riscaldamento nella disciplina previgente alla L. 6 gennaio 1991 n. 10, configurando non una semplice modifica, bensì una radicale trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate o suscettibili di allacciamento al medesimo, è soggetta all’art. 1120 secondo comma c.c., che vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino dissenziente, senza che in contrario rilevi la disposizione dell’art. 5 della L. 29 maggio 1982 n. 308 [ abrogata dall’art. 23 della citata L. n. 10 del 1991 ], che si riferisce alla diversa ipotesi di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento di consumo energetico.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]