14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14103 del 23 settembre 2003
Testo massima n. 1
Con riguardo alla vendita di beni mobili ad offerte private, prevista dall’art. 106 legge fall. e sottratta alle regole dell’aggiudicazione in esito ad incanto, le disposizioni del giudice delegato devono ritenersi suscettibili di sospensione, revoca o modificazione anche per motivi di opportunità e convenienza fino a quando la vendita non risulti conclusa e il prezzo versato, ancorché sia già intervenuta l’autorizzazione a vendere, da parte del giudice delegato, al curatore.
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Testo massima n. 2
La vendita fallimentare di beni mobili disciplinata dall’art. 106 legge fall., ancorchè utilizzi forme simili a quelle tipiche dell’autonomia privata [ è infatti anche possibile che al decreto di aggiudicazione e di trasferimento dei beni posti in vendita il giudice delegato deliberi che si sostituisca la stipulazione di un atto di vendita, a ciò autorizzando il curatore ], è pur sempre vendita giudiziale forzosa che ha luogo nell’ambito e per le finalità della procedura, onde per gli aspetti più strettamente correlati alle finalità della liquidazione concorsuale è soggetta alla disciplina della legge fallimentare; è, dunque, esclusa l’applicabilità, con riferimento al decreto che dispone la vendita, delle norme del codice civile sulla formazione del contratto come l’art. 1336 in tema di offerta al pubblico.
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