14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4831 del 18 maggio 1994
Testo massima n. 1
La sostituzione del bruciatore dell’impianto di riscaldamento di un edificio condominiale, nei casi in cui il bruciatore sostituito era guasto o obsoleto, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto a ripristinare la funzionalità dell’impianto senza alcuna modifica sostanziale e funzionale dello stesso, mentre deve essere ricondotta alle modifiche migliorative, e non alle innovazioni, se ha lo scopo di consentire l’utilizzazione di una fonte di energia più redditizia, più economica o meno inquinante [ nella specie, si trattava della sostituzione di un bruciatore alimentato da gasolio con un bruciatore alimentato da gas metano ].
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Testo massima n. 2
Nel condominio degli edifici anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali richiedono la preventiva approvazione dell’assemblea dei condomini essendo questa espressamente richiesta dall’art. 1135 n. 2 c.c. per tutte le spese occorrenti durante l’anno e non solo per le spese di straordinaria manutenzione alle quali si riferisce il citato art. 1135 n. 5. È pertanto annullabile la delibera dell’assemblea che autorizza l’amministratore ad aumentare i contributi previsti dal preventivo di spese approvato.
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