14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 284 del 16 febbraio 1999
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, a fronte di una richiesta proposta da uno stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, l’autorità giudiziaria italiana, in forza dell’art. 12, comma secondo, lett. a ] di detta convenzione, non deve verificare la efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta la estradizione, non trattandosi di requisito menzionato nella predetta disposizione. [ Fattispecie nella quale l’estradando si era doluto della mancata notificazione della sentenza dell’autorità giudiziaria francese con la quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena precedentemente disposta ].
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