14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3699 del 9 novembre 1994
Testo massima n. 1
La convenzione bilaterale di estradizione tra Italia e Polonia — firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 7 giugno 1993 n. 193, entrata in vigore il 1° maggio 1994 — non contraddice in nessun modo la normativa della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ma ne costituisce integrazione e complemento, in conformità della espressa disposizione di cui all’art. 28 comma secondo Conv. europea, secondo cui le parti contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali se non per completare le disposizioni di tale presente convenzione o per facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]