14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43871 del 25 novembre 2008
Testo massima n. 1
Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all’accoglimento della richiesta l’avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell’applicazione esclusiva della disciplina dell’uno o dell’altro ordinamento. [ Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dall’autorità polacca, in cui la S.C. ha ritenuto inapplicabile, nella normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati, una causa di sospensione inerente alla mancata previsione del giudizio in absentia propria dell’ordinamento del Paese richiedente ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]