Cass. pen. n. 1973 del 19 settembre 1996

Testo massima n. 1


In tema di convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p., la corte d'appello deve valutare in primo luogo l'esistenza dei presupposti necessari per l'instaurazione dell'ordinario procedimento di estradizione e poi quelle ulteriori che legittimano l'arresto provvisorio. Per quanto riguarda le prime, quando non sia espressamente disposto diversamente da un accordo o quando manchi qualunque trattato tra le parti, l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sull'esistenza delle condizioni per l'estradizione è chiamata esclusivamente ad una verifica formale dei titoli sui quali è fondata la richiesta e non può sindacare il profilo della sussistenza degli indizi, che è rimesso esclusivamente all'autorità richiedente, mentre, per quanto riguarda il secondo profilo, deve valutare nel merito il profilo della sussistenza del pericolo di fuga. La convenzione europea di estradizione, cui ha aderito anche la Repubblica federale tedesca, stato richiedente nel caso di specie, non prevede che lo stato richiesto possa valutare gli indizi posti a base del provvedimento in esecuzione del quale viene chiesta l'estradizione.

Normativa correlata