Cass. pen. n. 4110 del 1 febbraio 2001

Testo massima n. 1


In tema di estradizione, nella ipotesi in cui si attivino contemporaneamente più procedure cautelari personali (a richiesta del ministro e per iniziativa della polizia giudiziaria), è sufficiente una sola audizione dell'estradando, purché essa avvenga «al più presto» (vale a dire entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716 c.p.p.) e quindi nell'ambito della procedura originata dal provvedimento che per primo ha privato il soggetto della libertà.

Normativa correlata