Cass. pen. n. 40614 del 12 dicembre 2006

Testo massima n. 1


In tema di mandato di arresto europeo, il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, senza che sia intervenuta la decisione sulla convalida, comporta l'inefficacia del provvedimento di coercizione e quindi l'immediata scarcerazione dell'arrestato, benché il termine sia formalmente previsto solo ai fini dell'audizione dell'arrestato.

Testo massima n. 2


In tema di mandato di arresto europeo, l'emissione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, in esito alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, spetta al presidente della Corte di appello, o al magistrato da lui delegato, e non già alla Corte di appello, dovendosi ritenere che alla decisione sulla protrazione dello stato di restrizione della libertà personale sia chiamato lo stesso organo a cui è demandata la decisione sulla convalida, in conformità a quanto previsto in materia estradizionale dall'art. 716, comma terzo, c.p.p.

Testo massima n. 3


In tema di mandato di arresto europeo, spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna di stabilire, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6, L. n. 69 del 2005, se, in considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, la lacuna sia ostativa alla consegna, ed in particolare, per il caso in cui non sia indicata la pena minima, se ricorra la condizione impeditiva della previsione che il fatto sia punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi. La Corte ha altresì precisato che in tale ultima ipotesi l'autorità giudiziaria di esecuzione non è tenuta ipso facto a rifiutare la consegna, avendo il potere-dovere di richiedere l'invio delle informazioni ritenute necessarie.

Normativa correlata