14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6817 del 14 dicembre 1988
Testo massima n. 1
In tema di condominio di edifici, costituisce innovazione vietata ai sensi del secondo comma dell’art. 1120 c.c. [ e, pertanto, deve essere approvata dalla unanimità dei condomini ], la costruzione di autorimesse nel sottosuolo del cortile comune, in quanto comporta il mutamento di destinazione del sottosuolo da sostegno delle aree transitabili e delle aree verdi a spazio utilizzato per il ricovero di automezzi [ con conseguente modifica di destinazione anche dell’area scoperta soprastante a copertura di locali sotterranei ] e determina una situazione di permanente esclusione di ogni altro condomino dall’uso e dal godimento di ciascuna autorimessa sotterranea, assegnata ai singoli condomini, ancorché rimasta di proprietà comune.
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