Cass. pen. n. 29366 del 23 aprile 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Obbligo per la parte che propone richiesta di riesame di articolare appositi motivi - Ragioni - Successiva proposizione di ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame - Obbligo di dedurre motivi corrispondenti a quelli articolati con la richiesta di riesame - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.
In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606