14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8452 del 27 luglio 1994
Testo massima n. 1
L’appello incidentale deve necessariamente trovare i suoi limiti nei punti e nei capi della sentenza investita dall’appello principale, con riferimento esclusivo ai quali anche l’appellante incidentale è legittimato a lamentare l’ingiustizia della decisione; a tale conclusione deve pervenirsi ove si tenga conto che l’appello incidentale, che non può avere lo scopo di legittimare una restituzione in termini, vuole essere un mezzo di impugnazione antagonista e non deterrente di quello principale: infatti, qualora il primo non restasse nei confini dell’impugnazione principale e fosse proposto dal P.M., verrebbero violati il principio della parità delle parti, quello della difesa e anche quello della obbligatorietà dell’azione penale, che resterebbe certamente compromesso se con l’appello principale il P.M., invece di contraddire l’imputato, avesse la possibilità di investire in toto la decisione chiedendone la riforma con il ricorso ad un mezzo che l’imputato potrebbe privare di efficacia. [ Nella specie la Corte, alla stregua del principio così affermato, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale con cui il P.M. aveva lamentato la erronea qualificazione giuridica del reato contestato, derubricato dal tribunale, solo dopo che l’imputato aveva impugnato la sentenza di condanna dolendosi esclusivamente della mancata applicazione della prescrizione ].
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