14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23161 del 17 giugno 2002
Testo massima n. 1
L’avvenuta assunzione, in primo grado, nelle forme di cui all’art. 210 c.p.p., delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato o indagato per reati ritenuti connessi o interprobatoriamente collegati a quelli per cui si procede, non impedisce che il giudice d’appello, qualora ritenga motivatamente l’insussistenza delle ravvisate cause di connessione o collegamento, valuti le dichiarazioni anzidette come se rese da testimone, senza con ciò violare neppure il principio di devoluzione stabilito dall’art. 597, comma 1, c.p.p.
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Testo massima n. 2
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., siccome funzionalmente diretta — in armonia con la nozione generale di «istruzione dibattimentale» ricavabile dall’art. 496, comma 1 c.p.p. — alla «assunzione di prove» [ il cui oggetto dev’essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all’art. 187 stesso codice ], non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell’art. 236, comma 2 c.p.p., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado.
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