Cass. pen. n. 29346 del 22 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Precedente ordinanza istruttoria - Revoca con ammissione di prove in precedenza escluse - Possibilità - Condizioni - Ragioni.


In tema di prove, il giudice dibattimentale, in forza di quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 190, comma 3 e 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare, anche su sollecitazione di parte e nel rispetto del contraddittorio, una precedente ordinanza istruttoria, ammettendo prove originariamente escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sollecitazione di parte non dev'essere assimilata ad un'impugnazione dell'ordinanza reiettiva, preclusa nel corso del processo ex art. 586 cod. proc. pen., conservando il giudice piena discrezionalità nella propria valutazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28915 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Costituzione art. 111 com. 2