14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12260 del 12 dicembre 1995
Testo massima n. 1
I motivi nuovi che il comma quarto dell’art. 585 del codice di procedura consente di depositare in cancelleria fino a quindici giorni prima dell’udienza non possono porre questioni non proposte con quelli principali e questo per tre ordini di motivi: a ] il tenore testuale dell’art. 167 att. precisa che nella presentazione dei motivi nuovi devono «essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’art. 581 comma primo lett. a ] del codice ai quali i motivi si riferiscono»; b ] diversamente sarebbe vanificato il principio del tempestivo e completo contraddittorio; c ] l’appello incidentale, impossibile contro i motivi nuovi, sarebbe completamente vanificato se fosse possibile prospettare nuovi profili di annullamento con i motivi nuovi. Non costituisce peraltro motivo il prospettare la stessa questione nei motivi principali sotto il profilo di illegittimità e in quelli nuovi sotto uno diverso.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]