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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8942 del 4 agosto 1995

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8942 del 4 agosto 1995

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi di assenza dell’imputato, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza e non dalla notifica dell’estratto che sia stata effettuata per errore. [ Fattispecie nella quale si era proceduto alla notifica dell’estratto della sentenza, nell’erroneo presupposto da parte del cancelliere, che si fosse verificata la contumacia ]

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