14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6641 del 31 luglio 1987
Testo massima n. 1
La data, nel testamento olografo, può essere apposta in ogni parte della scheda e può anche precedere le stesse disposizioni di ultima volontà. Pertanto, non essendo richiesta per la validità del testamento olografo l’unicità del contesto, ma essendo in facoltà del testatore redigerlo in più tempi, in tal caso, la data apposta nella parte della scheda contenente le disposizioni stese per prime soddisfa il relativo requisito, ai fini della perfezione del testamento, anche riguardo alle disposizioni introdotte successivamente, siccome parte dell’unica scheda, cui nella sua interezza la data è riferibile.
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