14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21894 del 6 giugno 2007
Testo massima n. 1
Il termine per impugnare mediante ricorso per saltum in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, è quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b ] c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. [ La Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che la ricorribilità in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull’applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell’opposizione ].
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