14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7488 del 1 luglio 1994
Testo massima n. 1
Tanto la disciplina dell’abrogato codice di rito, quanto quella del vigente codice non contengono deroghe alle modalità di proposizione e di presentazione dell’impugnazione da parte di imputati sottoposti al soggiorno obbligato. Infatti l’art. 198, comma 4, c.p.p. 1930 e l’art. 123, comma 2, c.p.p. prevedono la possibilità di presentare l’impugnazione ad ufficiale di polizia giudiziaria [ che ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente ] unicamente all’imputato in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice. Pertanto, è inammissibile la dichiarazione di ricorso presentata dal soggiornante obbligato al maresciallo comandante la stazione dei carabinieri.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]