14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2257 del 14 aprile 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 1119 c.c. non stabilisce l’indivisibilità assoluta delle parti comuni di un edificio in condominio, ma tale indivisibilità subordina all’esigenza di non rendere più incomodo l’uso della cosa comune a ciascun condomino, cioè all’esigenza che non si alteri lo stato, e, quindi, il pacifico godimento delle parti di uso comune.
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