14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 27162 del 20 giugno 2013
Posted at 15:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, privo della annotazione di un pubblico ufficiale che attesti l’identità del presentatore e la sua impossibilità a sottoscriverlo. [ La Suprema Corte, in motivazione, ha ribadito che nella nozione di pubblico ufficiale di cui all’art. 110, comma terzo, c.p.p., non rientra il difensore ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]