14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5676 del 2 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p. e salve le particolari forme previste dall’art. 123 stesso codice per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria. [ Fattispecie relativa a presentazione di ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale di sorveglianza direttamente alla cancelleria della Corte Suprema, a mezzo del servizio postale ].
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