14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 30060 del 12 settembre 2006
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in Massimario
Testo massima n. 1
È ammissibile l’impugnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice ad quem [ anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall’articolo 582 c.p.p. ], allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell’ufficio del giudice competente a riceverla.
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