14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 73 del 4 gennaio 2012
Testo massima n. 1
I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a ], c.p.p. Ne consegue che costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, la questione relativa all’adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall’appello originario, e quella inerente alla configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente “ex “art. 80, comma secondo, del D.P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame.
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