14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28656 del 3 luglio 2013
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma secondo, c.p.p., l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l’atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria.
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