14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 920 del 29 maggio 1968
Posted at 20:15h
in Massimario
Testo massima n. 1
Insidia vuol dire inganno preparato nascostamente per danneggiare o recare offesa a qualcuno ed è sinonimo di tranello, imboscata. Per estensione si intende, poi, per insidia ogni pericolo nascosto, onde mezzo insidioso è quello che, o per la sua natura ingannevole, o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l’uso, reca in sé un siffatto pericolo, tale da sorprendere l’attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa.
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