14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7627 del 30 luglio 1996
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, della persistente previsione dell’ergastolo da parte dell’art. 577 c.p. per talune ipotesi di omicidio aggravato nonostante che la stessa pena risulti contemplata dall’art. 576 stesso codice per altre ipotesi di omicidio aggravato, relativamente alle quali originariamente era prevista la pena di morte. Invero in tema di sanzioni penali il principio di eguaglianza non può essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre: pertanto, fatti salvi i casi di assoluta arbitrarietà, l’equiparazione quoad poenam sfugge ad ogni censura di legittimità.
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Testo massima n. 2
L’impugnazione proposta l’ultimo giorno utile dopo l’orario di chiusura dell’ufficio della cancelleria deve ritenersi ammissibile purché il ricevimento del relativo atto non derivi da un’iniziativa unilaterale del funzionario [ perché in tal caso si legittimerebbero intollerabili favoritismi soprattutto quando impugnante sia il pubblico ministero ], ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell’ufficio ovviamente purché l’atto venga presentato in tempo prossimo all’orario di chiusura dell’ufficio stesso. [ Affermando siffatto principio la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del pubblico ministero e quella di un imputato proposte rispettivamente 30 e 35 minuti dopo l’orario di chiusura della cancelleria sussistendo ivi la prassi di ricevere atti di gravame oltre l’orario di ufficio ].
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