14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4958 del 5 giugno 1986
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione differenziale dell’elemento psicologico dei reati di lesioni o tentativo di omicidio, la prova risolutiva deve trarsi dalle modalità dell’azione e dalla materialità della condotta dell’agente. Questi, infatti, sono i soli elementi di innegabile ed obiettiva consistenza probatoria che, per essere permeati, in ogni loro tratto e momento, della spiritualità del loro autore, forniscono la indicazione più eloquente del valore e del significato da quello attribuito alla sua condotta ed alle modalità di esecuzione e quindi dell’effetto conseguito a quel fatto. Pertanto, l’interprete ha l’obbligo di procedere con estremo rigore all’indagine, volta alla rilevazione ed alla valutazione degli elementi obiettivi del delitto, che deve essere ancora più approfondita allorquando la fattispecie prospetta ipotesi di reato, come il reato progressivo e quello complesso, idonee per la loro struttura specifica ad ingenerare dubbi interpretativi.
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