Cass. pen. n. 5265 del 30 aprile 1988
Testo massima n. 1
Non spetta l'attenuante della provocazione nel caso di sfida o duello rusticano, spontaneamente accettati, dato che l'accettazione del pericolo e la preparazione all'offesa dell'avversario sono moti di natura psichica che hanno caratteristiche ben diverse dal moto naturale reattivo dell'ira posta a base della provocazione. (Fattispecie in tema di omicidio).