Cass. pen. n. 29233 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Esercizio molesto dell'accattonaggio - Reato eventualmente abituale - Prescrizione - Decorrenza - Compimento dell'ultimo atto antigiuridico - Ragioni.


L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2559 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 669 bis
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.