Cass. pen. n. 29209 del 25 giugno 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE - Attenuante della costituzione in carcere - Intervallo temporale tra evasione e costituzione - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante speciale del reato di evasione, prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., è sufficiente la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna, senza che assuma rilevanza il tempo decorso dalla evasione. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la costituzione in carcere dell'imputato, avvenuta sette mesi dopo l'evasione).