14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10693 del 14 dicembre 1994
Testo massima n. 1
La volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito [ nella specie, per essere la medesima conseguente all’assunzione di un pubblico impiego da parte del procuratore medesimo ] non determina l’interruzione del processo, essendo assimilabile non alle ipotesi di morte, radiazione, e sospensione tassativamente previste dall’art. 301 comma 1 c.c. e costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, bensì a quelle [ revoca della procura o rinunzia ad essa ] riconducibili ad un comportamento volontario, cui il comma 3 della norma citata non attribuisce efficacia interruttiva. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 301 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., stante l’obiettiva diversità delle situazioni considerate che giustifica la diversità di disciplina delle medesime.
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