Cass. civ. n. 9299 del 24 ottobre 1996

Testo massima n. 1


Nel giudizio d'appello, l'interruzione del processo si verifica anche nel caso in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado e a cui sia stato notificato l'atto di appello, avvenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'appello incidentale, in quanto a seguito del decesso non è possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, il quale non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato la sentenza pronunciata, in una causa previdenziale, nella contumacia dell'appellato).

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