Cass. civ. n. 13302 del 27 novembre 1999

Testo massima n. 1


La morte del procuratore della parte produce l'interruzione automatica del processo indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti od il giudice, e tale sistema è rimasto immutato anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 1967 a seguito della quale il termine per la riassunzione del procedimento decorre non più dal momento in cui l'evento si è verificato, bensì da quello della notificazione e dichiarazione dell'evento stesso e cioè dalla conoscenza legale di tale evento. Resta perciò irrilevante ai fini della decorrenza del termine la formale comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione (nella specie, la sentenza del giudice di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva fatto decorrere il termine semestrale per la riassunzione di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non già dalla comunicazione del provvedimento di interruzione ma dalla precedente notifica, all'opponente rimasto privo di procuratore, di un atto di precetto fondato sulla esecutività del decreto per effetto dell'interruzione del procedimento).

Normativa correlata