14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10112 del 30 aprile 2009
Testo massima n. 1
Gli eventi riguardanti il difensore della parte previsti dall’art. 301 c.p.c. – nella specie, la cancellazione dall’albo per motivi disciplinari – anche se intervenuti tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e la chiusura della discussione, determinano automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
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Testo massima n. 2
In tema di interruzione del processo, qualora il giudice abbia pronunciato sentenza nonostante l’avverarsi, prima della chiusura della discussione, di uno degli eventi che, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., comportano l’interruzione automatica del processo – nella specie, la cancellazione del difensore dall’albo per motivi disciplinari -, non trova applicazione, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la disposizione di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c., non essendo la fattispecie assimilabile al caso in cui la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di una parte rimasta involontariamente contumace.
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