Cass. pen. n. 29156 del 26 giugno 2024
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.