Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8512 del 2 agosto 1991

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8512 del 2 agosto 1991

Testo massima n. 1

La preclusione posta dall’art. 293 c.p.c. alla costituzione del contumace, in un momento successivo all’udienza di rimessione della causa al collegio, non viene meno per effetto del consenso della controparte alla costituzione tardiva, atteso che la norma tutela anche esigenze di speditezza del giudizio, le quali hanno carattere pubblicistico e non possono quindi essere derogate da un contrario intendimento delle parti.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze